Nota informativa sull’applicazione del regolamento d’esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania.
Il Consiglio dell’Unione europea - per scongiurare qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto del regime militare responsabile del colpo di Stato in Myanmar (Tatmadaw) - ha recentemente promulgato il regolamento (UE) 2021/998 che dispone varie sanzioni quali il congelamento dei beni ed il divieto di mettere risorse economiche a disposizione delle 12 persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato IV alla norma stessa.
Tra i soggetti sanzionati, figurano anche due imprese pubbliche, attive nel settore della produzione e commercializzazione di legname: si tratta della Myanmar Timber Enterprise (MTE) che ha diritti esclusivi sulla raccolta di legname e della Forest Products JV Corporation Limited (FPJVC), addetta alla lavorazione di legni nazionali, tra cui quello di teak.
Corre l’obbligo di evidenziare come l’entrata in vigore del citato regolamento 2021/998 aggravi le già notevoli criticità, più volte segnalate a riguardo del cosiddetto “Teak Burma” dalla Commissione europea e dalle Autorità competenti degli Stati membri, responsabili dell’attuazione del Regolamento UE 995/2010. Quest’Ultimo strumento legislativo, noto con l’acronimo “EUTR” e volto a contrastare l’importazione e la commercializzazione di legno illegale o di provenienza dubbia (e/o di non dimostrata conformità alla legislazione di settore applicabile nel Paese d’origine).
Come risaputo, le suddette criticità sono ampiamente documentate da indagini internazionali, articoli di stampa e note informative edite da Organizzazioni della Società civile (ONG), Amministrazioni pubbliche (CE, Autorità competenti nazionali) ed Organismi di controllo previsti dall’EUTR (tra cui ConLegno).
Benché il regolamento 2021/998 abbia finalità e modalità d’applicazione sostanzialmente diverse da quelle dell’EUTR, anch’esso può avere degli effetti sugli importatori di legno e prodotti derivati provenienti dal Myanmar. Pur non mirando questa nota ad una trattazione esaustiva dei potenziali esiti del regolamento in oggetto, per il momento, si ritiene opportuno informare gli Operatori EUTR italiani di quanto segue:
1. L’Autorità competente nazionale per l’attuazione delle misure restrittive in oggetto e quindi per l’eventuale irrogazione di sanzioni rivolte ai cittadini italiani inadempienti è rappresentata dal “Comitato di Sicurezza Finanziaria” (CSF) coordinato e presieduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”;
2. Il regime sanzionatorio vigente - in caso di messa a disposizione di risorse finanziarie ai soggetti elencati nell’allegato IV al Regolamento 2021/988 - varia da 5.000 a 500.000 euro, in funzione delle circostanze (elemento soggettivo, dolo, reiterazione, vantaggio, ecc.) di cui agli articoli 13 bis e 13 ter del D.Lgs n. 109/2007;
3. Il Regolamento 2021/998 non è retroattivo e pertanto gli eventuali approvvigionamenti di legname prelevato nelle foreste del Myanmar, commissionati e pagati in data antecedente alla pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (21.06.2021), non sono passibili di sanzione;
4. Considerato che agli operatori comunitari è vietato importare legname delle imprese MTE e FPJVC (in quanto ciò configurerebbe di fatto una messa a disposizione di fondi), lo stesso vale anche nel caso di legname (grezzo o trasformato) rivenduto da intermediari non UE. Inoltre, ciò determinerebbe l’aggravante del dolo, a causa di una elusione surrettizia del divieto. In ogni caso, sull’azienda coinvolta ricade l’onere di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che non sapeva e non poteva sapere che il legname acquistato dall’intermediario proveniva dalla MTE; il che di fatto rappresenta un’eccezione non praticabile visti i diritti esclusivi di prima commercializzazione detenuti in Myanmar proprio dalla MTE ed i pregressi obblighi di due diligence a carico degli Operatori EUTR.
CONLEGNO e FEDERLEGNOARREDO si impegnano, sin da ora, a diffondere eventuali aggiornamenti sul tema che dovessero derivare da ulteriori approfondimenti legislativi o da specifiche comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni competenti sia in materia di “misure restrittive” (CSF-MEF), sia d’attuazione del Regolamento EUTR (MiPAAF).
Eventuali domande che dovessero giungere saranno valutate e condivise tra tutti i soggetti competenti in materia prima di qualsiasi risposta ufficiale.
Di seguito alcuni documenti utili all’approfondimento della tematica.