La Commissione dei ricorsi con la sentenza n. 11/11 si è pronunciata sulla possibilità di applicare l'istituto della "continuazione della procedura" anche alla convalida di un brevetto europeo nel nostro paese qualora non si proceda al deposito della traduzione entro il termine di tre mesi fissato dalla legge.
La "continuazione" è un istituto che permette al titolare di recuperare un termine scaduto attraverso il semplice compimento dell'atto omesso e il pagamento di una tassa entro due mesi dal termine non rispettato.
Peraltro, tale istituto era considerato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non applicabile alla procedura di convalida di un brevetto europeo in Italia. Nel caso di specie, la posizione dell'UIBM era che il termine di tre mesi per la convalida dovesse essere considerato perentorio e che l'unico rimedio alla sua inosservanza fosse il diverso istituto della "reintegrazione".
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