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    Dogane: Dichiarazione di origine preferenziale di lungo termine

    07 marzo 2012

    A cura di Easyfrontier Srl


    Ogni esportatore, per poter godere dei benefici previsti (riduzioni o azzeramenti daziari) dagli accordi tra UE ed i diversi Paesi terzi accordisti, dovrà attestare l'origine preferenziale dei prodotti da esportare attraverso il certificato di circolazione “MOD. EUR 1”. Tale attestazione è impegnativa e va, insieme con la dichiarazione di esportazione, a comporre la formazione di un atto pubblico: la dichiarazione doganale. Tutte le dichiarazioni false o mendaci rese in un atto pubblico sono, come noto, perseguibili penalmente con la reclusione fino a due anni ( ex ART. 483 C.P.).

    Tutto ciò ha sempre comportato grande attenzione da parte dei soggetti esportatori. Infatti, l'analisi e lo studio dei processi di lavorazione e l'attento monitoraggio dei componenti NON ORIGINARI che vengono assorbiti nel prodotto finito, rappresentano la base di partenza per avere la piena cognizione di quanto si va a dichiarare. È pur vero che l'identificazione dell'origine dei componenti che partecipano al processo produttivo non è sempre agevole. Si prenda in esame il caso di un prodotto nel cui assemblaggio intervengono componenti in parte acquistati da fornitori italiani, in parte importati ed in parte acquistati da fornitori che a loro volta hanno importato tali componenti da Paesi extra UE. Se per i componenti importati può essere più semplice individuarne l'origine, per quelli acquistati da fornitori italiani la cosa è tutt'altro che scontata. Infatti, è possibile che il fornitore italiano abbia prodotto da sè il componente, lo abbia importato da un Paese Terzo o lo abbia acquistato da altro fornitore italiano o comunitario.

    Come farà l'esportatore ad avere certezze circa l'origine di tali componenti?

    L'unica soluzione è quella di chiedere al proprio fornitore, appunto, una dichiarazione di origine, relativamente ai componenti a lui venduti. Come facilmente si può intuire, a questo punto, molte delle difficoltà incombenti sull'esportatore vengono traslate sui suoi fornitori. I fornitori dovranno, infatti, avere consapevolezza dell'importanza che riveste la dichiarazione che viene loro richiesta ed attivarsi, in modo analogo agli esportatori, per risalire con certezza alla determinazione dell'origine dei componenti venduti, prima di rilasciare incaute dichiarazioni.

    L'attestazione di origine di “lungo termine” (ha validità annuale da Reg. CE 1207/2001 e successive integrazioni e modificazioni) è quella dichiarazione che viene richiesta dall'esportatore ai propri fornitori e che interviene per determinare l'origine preferenziale dei prodotti da esportare. Tale dichiarazione costituirà, per l'esportatore, la prima e più importante prova per l'emissione del “ MOD EUR 1”, naturalmente in tutti i casi in cui il prodotto acquistato venga poi commercializzato tal quale o con poche e non rilevanti modifiche. Tutto ciò rende evidente la grande importanza che assume la dichiarazione di origine del fornitore.

    L'attestazione di origine di “lungo termine” concorre infatti alla creazione di un atto pubblico e ne assume uguale rilevanza in tema di sanzioni circa false, erronee e mendaci dichiarazioni rese. Il processo cognitivo circa la provata origine dei componenti venduti, attraverso l'analisi dei processi di produzione, l'individuazione dell'origine dei materiali utilizzati e l'indagine lungo la catena dei fornitori a monte è l'unica soluzione per assicurarsi di rendere dichiarazioni veritiere e di non incorrere in pesanti conseguenze di natura sia amministrativa che penale.

    Fabio Paone - Business Consultant


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