I prodotti da costruzione

Generalità

I prodotti da costruzione che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 89/106/CE sono soggetti a criteri di classificazione ed ad obblighi regolamentari diversi rispetto a quelli finora illustrati. La classificazione di tali prodotti in base al loro comportamento al fuoco deve essere effettuata con i criteri stabiliti a livello europeo e definiti da una serie di norme EN. Tali norme sono le seguenti:

  • Per la classificazione: EN 13501-1 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests”.
  • Per la verifica dell'incombustibilità: EN ISO 1182 “Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test” e EN ISO 1716 “Reaction to fire tests for building products - Determination of the heat of combustion”;
  • Per le pareti e i soffitti: EN 13823 “Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item”.

Il sistema di classificazione europeo in base alla reazione al fuoco

Le classi di reazione al fuoco previste dal sistema di classificazione europeo (cosiddette Euroclassi) sono contraddistinte dalle lettere A1, A2, B, C, D, E ed F. La classe A1 è assegnata ai materiali incombustibili, mentre la classe F ai materiali la cui reazione al fuoco non sia determinata.

I criteri di classificazione sono diversi a seconda che si tratti di materiali per pavimenti o per pareti e soffitti. Nel primo caso alla lettera che indica la classe di appartenenza viene aggiunto il pedice FL (floor). La classe di reazione al fuoco è accompagnata da due classificazioni accessorie, indici del comportamento del materiale in termini di produzione di fumo (contraddistinta dalla lettera s, come smoke, accompagnata da un numero da 0 a 3) o di gocce/particelle ardenti (contraddistinta dalla lettera d, come dripping, accompagnata da un numero da 0 a 2). Esempio: C,s2-d0. I criteri di classificazione sono illustrati in dettaglio nella UNI EN 13501-1.

Il sistema delle euroclassi è stato formalmente recepito in Italia con il DM 10 marzo 2005 ed è divenuto riferimento obbligatorio per tutti i prodotti da costruzione che rientrino nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CE. Tali prodotti devono essere marcati CE per poter essere immessi sul mercato dell'Area Economica Europea e, quando previsto, devono riportare, nelle informazioni che accompagnano la marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco assegnata al prodotto.

Il periodo transitorio

Il meccanismo di applicazione della direttiva 89/106/CE “Prodotti da Costruzione” prevede che le specifiche tecniche armonizzate a suo supporto, prima di sostituire le regolamentazioni nazionali precedentemente in vigore e diventare riferimento obbligatorio comune per poter presumere i prodotti conformi alla Direttiva e quindi per poterli immettere sul mercato dell'Area Economica Europea, debbano coesistere con esse per la durata di un “periodo transitorio” (generalmente 12 mesi). In tale periodo è lasciata la scelta al produttore se seguire le nuove regole europee e cominciare a porre sul mercato prodotti marcati CE oppure continuare a seguire le regole nazionali precedentemente in vigore senza marcare CE i prodotti.

Le autorità italiane hanno chiarito, con il decreto 10 marzo 2005 e la circolare n°10 del 21 aprile 2005 che, nel caso della reazione al fuoco, questa regola generale deve essere così applicata: i prodotti da costruzione destinati ad essere installati in attività soggette a regolamentazioni di prevenzione incendi e oggetto di requisiti specifici:

  • quando non (o non ancora) oggetto di specifiche tecniche armonizzate, devono essere classificati ed omologati conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 1984 (o essere oggetto di certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo);
  • quando oggetto di specifiche tecniche armonizzate in periodo transitorio, possono in alternativa essere classificati ed omologati conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 1984 oppure essere classificati in base al sistema europeo e riportare la classe di reazione al fuoco nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE; ·
  • quando oggetto di specifiche tecniche armonizzate per le quali sia terminato il periodo transitorio devono obbligatoriamente essere classificati in base al sistema europeo e riportare la classe di reazione al fuoco nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE. Tali prodotti non possono più essere omologati. Al termine del periodo di coesistenza l'omologazione rilasciata precedentemente rimane valida solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine. In questo caso i prodotti omologati possono ancora essere impiegati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi entro la data di scadenza dell'omologazione.

Opzione NPD (Prestazione Non Dichiarata)

Non è sempre obbligatorio dichiarare le prestazioni di comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione marcati CE. Tale obbligo infatti sussiste solo quando il prodotto è destinato ad essere installato in ambiti oggetto di specifici requisiti di legge. Una parete interna mobile che debba essere installata in un edificio destinato ad uffici senza che essa faccia parte del sistema di compartimentazione, deve essere marcata CE in quanto prodotto da costruzione, ma non necessariamente deve avere prestazioni di resistenza al fuoco dichiarate.

Classificazione senza oneri di prova

Alcuni prodotti possono beneficiare della possibilità di essere classificati in base alle loro prestazioni di reazione al fuoco senza bisogno di effettuare prove di laboratorio. Si tratta dei prodotti incombustibili o di prodotti per i quali è stato dimostrato esistere una correlazione stabile con altre caratteristiche facilmente determinabili. La CE ha pubblicato in varie decisioni l'elenco di tali materiali. Tra questi prodotti, figurano i pannelli a base di legno.

Correlazioni classi italiane - classi europee di reazione al fuoco

Adottato il nuovo sistema di classificazione, le autorità italiane competenti hanno dovuto aggiornare tutte le prescrizioni relative ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali da costruzione contenute nei decreti “verticali” fino ad oggi emanati. A questo scopo, il DM 15 marzo 2005 stabilisce una correlazione tra classi italiane e nuove classi europee, in modo da permettere l'installazione di prodotti marcati CE in attività disciplinate da disposizioni di prevenzione incendi.

E' opportuno sottolineare che si tratta di una correlazione a fini puramente legali: dove la legge prima chiedeva, ad esempio, un pavimento almeno in classe 2, ora chiede che sia almeno di classe Cfl-s1 o Cfl-s2. Non è invece possibile affermare che le effettive prestazioni di reazione al fuoco di un prodotto in classe 2 italiana corrispondano a quelle di un prodotto di classe Cfl-s1 o Cfl-s2 europea (i metodi di prova sono diversi e i parametri su cui si basa la classificazione sono diversi e non confrontabili).

Tabelle