• Sentenza della Corte di Giustizia Europea nei confronti della Germania

    27 ottobre 2014
  • In Germania è in vigore il Regolamento AgBB/ DIBt che impone requisiti addizionali ai prodotti

    Regolamento tedesco AgBB/ DIBt - Sostanze volatili organiche

  • Decreto francese n° 2011-321: dichiarazione delle emissioni di VOC dei prodotti da costruzione

    Sostanze volatili organiche - Provvedimenti legislativi francesi

    Sostanze volatili organiche - Provvedimenti legislativi francesi

    Decreto francese n° 2011 - 321

    Il Decreto francese n° 2011 - 321 del 23 marzo 2011 del Ministero dell'Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e delle Abitazioni impone ai fabbricanti di prodotti da costruzione di dichiarare le emissioni di sostanze volatili organiche (VOC) e prevede l'etichettatura obbligatoria, da apporsi sul prodotto o sull'imballaggio, secondo le seguenti scadenze a partire da:

    • 1 gennaio 2012, per i prodotti immessi sul mercato da tale data;
    • 1 settembre 2013, per i prodotti immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2012.



    Per prodotti da costruzione il decreto intende:

    • rivestimenti di pavimenti, muri e soffitti;
    • contropareti e controsoffitti;
    • prodotti isolanti;
    • porte e finestre;
    • prodotti destinati alla posa o alla preparazione dei prodotti suddetti.

    Il Decreto non si applica ai prodotti composti esclusivamente da vetro non trattato o da metallo non trattato, né a serrature, ferramenta o viteria.

    Il Decreto attuativo del 19 aprile 2011 definisce i valori limite di concentrazione delle sostanze volatili previste, riportate nel Prospetto 1, espresse in μg/m3, in corrispondenza di 4 classi: A+, A, B, C (in senso qualitativo decrescente).

    La classe A+ indica un livello basso di emissione mentre la classe C prevede un livello elevato.

    Ai fini dell'apposizione dell'etichettatura, il decreto indica i metodi di caratterizzazione delle emissioni (Prospetto 2) e di misura delle concentrazioni di esposizione (Prospetto 3) secondo le norme EN ISO 16000.

    Il decreto specifica che qualora un prodotto rientri nel campo di applicazione di una norma francese o di una norma armonizzata e quest'ultima preveda altri metodi di caratterizzazione e misura, questi ultimi possono essere utilizzati per la determinazione dei VOC.


    Il decreto prevede che le concentrazioni di esposizione siano calcolate in un locale di riferimento convenzionale avente un volume totale (V) di 30 m3, all'interno del quale si applica un tasso di rinnovo dell'aria (n) di 0,5 h-1 e le cui dimensioni sono indicate nel Prospetto 4.

    Il decreto specifica che se un prodotto è destinato a diversi tipi di superficie, si prenderà in considerazione la superficie più importante.

    Il decreto francese prevede due schemi di etichettatura: uno in bianco e nero e l'altro a colori, i quali devono riportare le seguenti informazioni:

    • Il titolo «Emissioni nell'aria interna» seguito dalla dicitura in caratteri leggibili: «Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)».

    • Un pittogramma e una scala di classi;
    • Una lettera in formato grande corrispondente alla classe più sfavorevole ottenuta tra le sostanze o TCOV secondo le modalità previste nei Prospetti 1, 2, 3 e 4.

    Documentazione