Decreto francese n° 2011 - 321
Il Decreto francese n° 2011 - 321 del 23 marzo 2011 del Ministero dell'Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e delle Abitazioni impone ai fabbricanti di prodotti da costruzione di dichiarare le emissioni di sostanze volatili organiche (VOC) e prevede l'etichettatura obbligatoria, da apporsi sul prodotto o sull'imballaggio, secondo le seguenti scadenze a partire da:
Per prodotti da costruzione il decreto intende:
Il Decreto non si applica ai prodotti composti esclusivamente da vetro non trattato o da metallo non trattato, né a serrature, ferramenta o viteria.
Il Decreto attuativo del 19 aprile 2011 definisce i valori limite di concentrazione delle sostanze volatili previste, riportate nel Prospetto 1, espresse in μg/m3, in corrispondenza di 4 classi: A+, A, B, C (in senso qualitativo decrescente).
La classe A+ indica un livello basso di emissione mentre la classe C prevede un livello elevato.
Ai fini dell'apposizione dell'etichettatura, il decreto indica i metodi di caratterizzazione delle emissioni (Prospetto 2) e di misura delle concentrazioni di esposizione (Prospetto 3) secondo le norme EN ISO 16000.
Il decreto specifica che qualora un prodotto rientri nel campo di applicazione di una norma francese o di una norma armonizzata e quest'ultima preveda altri metodi di caratterizzazione e misura, questi ultimi possono essere utilizzati per la determinazione dei VOC.
Il decreto prevede che le concentrazioni di esposizione siano calcolate in un locale di riferimento convenzionale avente un volume totale (V) di 30 m3, all'interno del quale si applica un tasso di rinnovo dell'aria (n) di 0,5 h-1 e le cui dimensioni sono indicate nel Prospetto 4.
Il decreto specifica che se un prodotto è destinato a diversi tipi di superficie, si prenderà in considerazione la superficie più importante.
Il decreto francese prevede due schemi di etichettatura: uno in bianco e nero e l'altro a colori, i quali devono riportare le seguenti informazioni: