Il codice penale è stato integrato con l'inserimento degli artt. 727-bis, sull'«Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette», e 733-bis, sulla «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».
Con l'attuazione della direttiva 2008/99/CE, invece, il legislatore ha previsto l'inserimento dell'art. 25-undecies, «Reati ambientali», nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" per il quale, società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi in loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti.