È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n.204, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Si tratta di un provvedimento atteso da diversi anni che definisce le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
La preparazione per il riutilizzo si configura come una operazione di gestione rifiuti, che però richiede condizioni che possono essere soddisfatte più facilmente, e potenzialmente potrebbe aiutare ad avviare attività che rientrino pienamente nei cicli a più alto valore aggiunto dell’economia circolare, anche nella nostra filiera.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei a essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
L’esercizio delle operazioni (rif. comma 1) è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all’articolo 4, comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.
In Tabella 1 (Rifiuti e quantità massime) sono elencati i rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e le quantità massime impiegabili. A questo link alcune voci in evidenza.
Si allega il testo del provvedimento per approfondimenti.
Per eventuali delucidazioni contattare l’ufficio Ambiente ed Economia Circolare