Il 18 gennaio 2016 è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, nota anche con il nome di “collegato ambientale alla legge si stabilità 2014”La nuova legge contiene numerose novità in campo ambientale. Ecco le principali:
• Art.12 - SEU anche oltre 20 MW e Certificati Bianchi ai cicli ORC
Viene eliminato il tetto dei 20 MW per i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e viene riconosciuto il diritto a ottenere i Certificati Bianchi (TEE) ai sistemi di autoproduzione di elettricità con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione, attraverso una scheda tecnica di prossima emanazione.
• Art.18 - Acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP)
Viene modificato il codice degli appalti prevedendo che per alcune categorie di prodotti e servizi per cui sono stati individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) le pubbliche amministrazioni e le centrali di committenza devono utilizzare nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste da questi criteri.
Tra le categorie per cui vige questo obbligo c’è l’acquisto di apparecchiature per l’illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica e i servizi energetici per gli edifici.
Lo stesso obbligo si applica almeno al 50% del valore delle gare di appalto che riguardano tra gli altri:
• I servizi di gestione del verde pubblico, acquisto ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione
• Arredi per ufficio (criteri attualmente in revisione – contattare l’ufficio ambiente per informazioni)
• Art 21 – Marchio Made Green in Italy
Viene istituito lo schema volontario “Made Green in Italy” per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, sulla base della metodologia europe dell’impronta ambientale di prodotto (PEF) anche in relazione alle prestazioni previste dai citati Criteri ambientali minimi (CAM) previsti per i contratti pubblici. Questo nuovo schema riprende anche quanto fatto negli anni scorsi riguardo un possibile schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (intesi come sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sulle quali anche FederlegnoArredo si era impegnata a promuovere un progetto per la qualificazione ambientale degli arredi.
• Art.23 – Incentivi per l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o da recupero scarti e da disassemblaggio prodotti complessi.
Si introduce la possibilità per associazioni imprese e consorzi di stipulare appositi accordi di programma con il ministero dell’ambiente aventi ad oggetto l’erogazione di incentivi a favore di attività di produzione di beni derivanti da materiale di riciclo, o da disassemblaggio con priorità per i materiali per cui sono stati fissati degli obiettivi di raccolta e riciclo, ma anche di incentivi a favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano questi prodotti.
Le risorse destinate al finanziamento di questi accordi di programma e le loro modalità di funzionamento saranno rese disponibili da un apposito decreto. Un altro decreto stabilirà il livello di incentivi e i criteri per accerdervi rispetto ai prodotti fatti con materiale post consumo o scarti di produzione
• Art. 24 - Incentivi alla produzione di energia elettrica
Vengono disposte alcune modifiche riguardanti il regime di incentivazione maggiorato per i sottoprodotti, limitati al legno non trattato, e ai rifiuti di legno da raccolta differenziata, che escono da quelli eleggibili per l’incentivazione.
• Art.56 Bonifica amianto
Viene introdotto il credito d'imposta del 50%, ripartito in tre anni, sulle spese sostenute dalle imprese per interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive; per beneficiare del credito d’imposta gli interventi dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro;
• Art.70 - Remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
Il governo è delegato a emanare un decreto per introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali, tema che riguarda anche la fissazione del carbonio nelle foreste e nell’arboricoltura da legno, e altri aspetti delle attività forestali.
• Art. 72 - CITES
Si prevede che i diritti speciali di prelievo istituiti in base al CITES sia rivalutata ogni tre anni.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’ufficio ambiente.