Si segnala la pubblicazione in GU L 231/1 del 20.9.2023 della
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'
efficienza energetica, che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e che
entrerà in vigore il 10 ottobre 2023.
Viene così rifusa la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27 in accordo con il Green new deal e le indicazioni del REPowerEU. Le novità sono diverse e mirano a ridurre i consumi energetici in modo significativo rispetto a quanto previsto in precedenza.
La Direttiva stabilisce un
quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica e consentire ulteriori miglioramenti. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione
riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
In particolare, all’art. 4 è disposto che gli Stati membri garantiscano collettivamente una
riduzione del consumo di energia pari almeno all’11,7% nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento 2020, così che il
consumo di energia finale dell’Unione non superi 763 Mtep.Inoltre, viene evidenziato il ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica, agendo anche sul settore appalti: viene esteso alle amministrazioni (attualmente solo quelle centrali) l’obbligo di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico del 3% annuo e introdotto l’obiettivo di riduzione dei consumi del settore pubblico dell’1,9% annuo.
Il provvedimento all’art. 8 definisce i
nuovi target di risparmio energetico annuale che i Paesi dovranno realizzare cumulativamente. Tali obiettivi sono:
• dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
• dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all’1,3% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
• dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all’1,5% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
• dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all’1,9% del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.
All’art. 11 si dispone che gli Stati membri provvedano affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a
85 TJ nei tre anni precedenti (considerati tutti i vettori energetici) attuino un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l'11 ottobre 2027. Queste imprese dovranno svolgere un primo
audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e successivamente almeno ogni quattro anni. Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti (considerati tutti i vettori energetici) che non attuano un sistema di gestione dell'energia saranno oggetto di un audit energetico.
Si allega il testo completo della normativa per approfondimenti.
Per eventuali delucidazioni:
francesca.chiodaroli@federlegnoarredo.it