È stato pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (12 luglio 2023), relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
L’applicazione decorre dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.
Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
L’obiettivo è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo allo stesso tempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Sono imposti obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Si stabiliscono inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
La norma si applica a tutte le categorie di batterie, incluse quindi batterie portatili, le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse, le batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Tra le principali misure previste: - l’articolo 6 enuncia le restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il regolamento 2023/1542 integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti. Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.
- l’articolo 13 e l’allegato VI stabiliscono i requisiti in materia di etichettatura obbligatoria sulle batterie (dal 18 agosto 2026), volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica, sostanze pericolose. L’allegato XIII elenca le informazioni da includere nel passaporto della batteria;
- vi è l’introduzione di una politica di dovuta diligenza per gli operatori economici;
- gli articoli 41 e 42 rispettivamente enunciano obblighi per importatori e distributori;
- all’articolo 45 si espongono gli obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione;
- dall’articolo 56 si comunicano le disposizioni riferite alla responsabilità estesa del produttore;
- nuovi e crescenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili: il 45% entro quest’anno; il 63% entro il 2027 e il 73% entro il 2030;
- sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031;
- sono annunciati livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel.
Si allega il testo completo della normativa per approfondimenti.
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