FEDECOMLEGNO
Associazione nazionale degli importatori, dei commercianti e degli Agenti di materia prima legno, derivati e semilavorati
  • Modifiche delle appendici della CITES: aggiornamenti operativi a partire dal 25/11/2024

    13 novembre 2024
  • Approfondimenti e procedure da adottare in conseguenza alla modifica degli elenchi di specie legnose delle appendici CITES

    20 marzo 2023
  • Aggiornamento - COP 19 - Chiarimenti CITES agli Operatori

    10 febbraio 2023
  • Aggiornamento normativa CITES

    29 settembre 2022
  • CITES aggiornamenti

    14 luglio 2022
  • Cos'è la CITES

  • CITES in pillole

    CITES in pillole

    Le specie legnose a rischio estinzione vengono inserite in una delle tre appendici CITES in relazione al grado di tutela necessario.

    Le Appendici CITES

    Appendice I - allegato A del Regolamento comunitario 338/97
    in questa appendice sono riportate le specie legnose di cui è assolutamente vietata l'importazione o il commercio; sono specie a forte minaccia di estinzione non ammesse al commercio, salva l'ipotesi di autorizzazione specifica del Paese importatore a condizioni e garanzie particolari.

    Appendice II - Allegato B del Regolamento comunitario 338/97
    in questa appendice sono inserite le specie per le quali l'importazione è ammessa solo a due condizioni:
    - che la merce sia corredata di un certificato CITES e cioè da un permesso di esportazione concesso dall'organismo abilitato del Paese esportatore;
    - che il Ministero del Commercio internazionale rilasci apposita licenza di importazione;
    La conservazione e trasformazione in azienda del legname iscritto in Appendice, è subordinata alla sua registrazione nell'apposito registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, istituito dal Decreto 8 gennaio 2002. Per il legname è obbligato alla tenuta del registro solo chi commercializza e/ trasforma tronchi delle specie legnose inserite in appendice.

    Appendice III - Allegato C del Regolamento comunitario 338/97
    Le sole specie originarie dei Paesi inseriti accanto al nome commerciale, vengono trattate come se fossero incluse nell'Appendice II. Le specie incluse nell'Appendice III non devono essere iscritte nel registro di detenzione ma devono arrivare in Italia corredate da certificato CITES e notifica di importazione che si ottiene presso il nucleo operativo del Corpo Forestale dello Stato nelle dogane abilitate.

  • Normativa vigente

  • Documentazione

  • Novembre 2018

    Guida all’uso degli Stati Membri dell’UE nei casi di importazione di legno di specie CITES di dubbia legalità

    20 novembre 2018