Il D.lgs. 48/2020, che ha recepito la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica in edilizia, modificando il D.lgs. 192/2005, prevede che gli incentivi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, in occasione della loro ristrutturazione e sotto il monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.
Già oggi, seguendo questa logica, le aliquote dei bonus sono graduate in base al tipo di intervento effettuato e al risultato ottenuto. Per alcuni interventi è quindi riconosciuto un bonus del 50%, come nel caso ad esempio della sola sostituzione dei serramenti, mentre per altri le detrazioni possono salire al 65% o anche oltre. Con l’attuazione del cosiddetto “superbonus”, previsto dal Decreto Rilancio, si arriverà poi a riconoscere una detrazione del 110% per interventi con un impatto ancora maggiore sul risparmio energetico degli edifici.
Infine, con un prossimo decreto, saranno definiti i requisiti degli operatori che provvederanno all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia quale condizione necessaria per ottenere le detrazioni fiscali. Gli operatori che effettueranno gli interventi dovranno quindi possedere un adeguato livello di formazione professionale, da conseguire anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.
In questo quadro, appare evidente che i privati che già oggi fossero interessati alla semplice sostituzione dei serramenti, non hanno motivo di attendere l’attuazione di queste ulteriori misure in quanto l’ecobonus al 50% non è destinato ad alcuna modifica, se non in senso restrittivo. In più, a meno di possibili proroghe, sarà possibile accedere alle detrazioni fiscali del 50% solo fino al 31 dicembre 2020.
Ricordiamo che il bonus per la sola sostituzione dei serramenti prevede la detrazione in 10 anni delle spese effettuate al 50% (massimo 60.000€ su una spesa complessiva massima di 120.000€) e si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche e ai soggetti IRES, a patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica. È inoltre previsto, al posto della detrazione diretta, la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti.