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  • Brasile: apertura procedimento antidumping per import legno conifere

    10 marzo 2025

    Brasile: apertura procedimento antidumping per import legno conifere

    10 marzo 2025

    Nella giornata del 6 marzo 2025 la Commissione europea ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di compensato di conifere originario del Brasile (CN 441239).

    Il reclamo è presentato dai produttori UE di compensato di conifere, collettivamente denominati Softwood Plywood Consortium.

    I ricorrenti rappresentano ben oltre il 25% della produzione totale di compensato di conifere nell'UE. Il Brasile è il quarto produttore mondiale di compensato di conifere nonché il maggiore esportatore, rappresentando il 27% del volume globale delle esportazioni e il 4% delle quote di produzione globale nel 2021.

    Dato l'elevato numero di importatori coinvolti in questo procedimento, la Commissione può decidere di applicare il campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    Il campionamento consiste nel limitare l'indagine a un numero ragionevole di parti che la Commissione può esaminare. Le parti selezionate devono essere pronte a collaborare pienamente all'indagine.

    In virtù di tale "campionamento" è possibile che qualche azienda abbia già ricevuto una lettera da parte della CE che ufficialmente le comunica di essere stata indicata come “importatore di compensato di conifere” ed è invitata a registrarsi sulla piattaforma TRON come “parti interessate” con richiesta di fornire le informazioni entro 7 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso, ovvero entro il 13 marzo 2025 a mezzanotte.

    L’iscrizione comporta la sola dichiarazione alla Commissione che si è importatori di questo prodotto nel periodo sotto indagine, con indicazioni dei volumi e dei valori (queste informazioni sono comunque già nelle disponibilità della commissione stessa).

    L'inchiesta si concluderà entro un anno, ma non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le misure provvisorie possono essere imposte non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

    La Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'imposizione delle misure provvisorie, sulla cosiddetta pre-divulgazione che dovrebbe avvenire il 7 ottobre.

    In allegato l’avviso pubblicato in GUE n. C/2025/1490 e una sintesi esecutiva preparata dalla Commissione. 

    Allegati
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