Con il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 9 settembre 2015, viene sancita l’entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 28 agosto 2015, n. 172 “Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)."
L’articolo 9 del REGOLAMENTO definisce i requisiti che devono avere i cofani funebri di legno. L’articolo recita:
"1. I requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'art. 19 della legge regionale 12/2011, sono quelli stabiliti con le norme tecniche UNI 11520 e 11519. In particolare:
a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
b) per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;
c) per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520;
d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
e) per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità;
2. L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, è soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995.
"Pertanto a partire dal 10 settembre 2016 tutti i cofani funebri di legno che vengono utilizzati nella REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DEVONO RISPETTARE LE NORME UNI 11519 e UNI 11520.
La norma UNI 11520 prevede infatti un’etichettatura indelebile, non modificabile e leggibile, apposta dal FABBRICANTE ed indicante IL PAESE DI FABBRICAZIONE. La stessa ETICHETTATURA DEVE CONTENERE un CODICE UNIVOCO CHE IDENTIFICA IL PRODUTTORE ED IL SINGOLO COFANO.
AL CODICE UNIVOCO CORRISPONDERÀ UNA SCHEDA TECNICA\ CERTIFICATO, anch’essi UNIVOCI, riportanti tutte le caratteristiche del COFANO (norma di riferimento, specie impiegate, tipologia di cofano ecc.). Accanto all’ETICHETTA PUÒ ESSERE APPLICATO UN SISTEMA IDENTIFICATIVO ED INFORMATIVO (CODICE A BARRE, RFID, QRCODE ecc.) contenete le informazioni che devono essere contenute o sulla SCHEDA TECNICA oppure IMPRESSE SUL COFANO.
IL CODICE UNIVOCO È UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIO PER LA CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11520 CHE PERMETTE DI RISALIRE, ATTRAVERSO LA SCHEDA TECNICA, A TUTTE LE CARATTERISTICHE, REQUISITI OBBLIGATORI E NON, DEL SINGOLO COFANO DI LEGNO. TRAMITE TALE CODICE È INFATTI POSSIBILE IDENTIFICARE I COFANI DELLA STESSA TIPOLOGIA E DEGLI EVENTUALI ACCESSORI UTILIZZATI LUNGO TUTTA LA FILIERA, PER ENTRAMBI I TIPI DI COFANO (CSP e NON CSP) SONO POSSIBILI IN PRATICA DUE SISTEMI DI ETICHETTATURA COME DI SEGUITO ESEMPLIFICATO.
Al link seguente puoi scaricare l’articolo di approfondimento pubblicato su Tecnica.