Con Comunicato 20 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2015, il MISE ha annunciato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del D.M. 30 luglio 2015, c.d. Decreto ‘Patent Box’. La norma in oggetto contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come successivamente modificato dal D.L. n. 3/2015, concernente il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutti i titolari di reddito di impresa, purché esercitino attività di ricerca e sviluppo, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile, fatta eccezione per le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria.
Potranno dunque fruire dell’agevolazione:
- le società di capitali
- le società di persone
- gli imprenditori individuali
- le stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti nei Paesi white list
ATTIVITÁ DI RICERCA E SVILUPPO
Per poter beneficiare del regime agevolato di tassazione, le imprese devono avere investito su attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento del valore dei diritti di privativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare attività di ricerca e sviluppo:
- gli investimenti in ricerca di base ed applicata per lo sviluppo di prototipi, prodotti e servizi
- la ricerca e lo sviluppo di design
- l’ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright
- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato; il deposito, l’ottenimento, il mantenimento e il rinnovo a scadenza dei diritti IP sulle attività di cui sopra, anche in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione
- le attività di presentazione, comunicazione e promozione finalizzate ad incrementare il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi
AMMONTARE DELLA DETASSAZIONE
L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito. La quota di reddito e del valore della produzione che può essere considerata oggetto di agevolazione è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene stesso. L’aliquota fiscale IRES agevolata a regime, dal 2017, sarà pari al 13,50%. L’agevolazione, nelle percentuali previste, si applica anche all’IRAP.
DATA DI DECORRENZA
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (esercizio 2015).
OPZIONE
Per usufruire della tassazione agevolata è necessario esercitare l’opzione valida per 5 periodi di imposta (anche ai fini IRAP), irrevocabile e rinnovabile.
L’opzione è consentita purché i soggetti svolgano l’attività di ricerca e sviluppo con le seguenti modalità alternative:
- internamente
- mediante contratti di ricerca sottoscritti con Università o Enti di ricerca o organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato
- attraverso società esterne, a condizione che non siano società del gruppo
Per saperne di più
visita la sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata al “Patent Box”, in particolare ai link
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2033226-patent-box-ecco-il-decreto-attuativo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033114-ministri-guidi-e-padoan-firmano-decreto-sul-patent-box
Leggi il testo del Decreto