Pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
L’operatività degli obblighi di etichettatura di cui alla richiamata disposizione del Codice dell’Ambiente decorreranno dal 1° gennaio 2023. È altresì previsto che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. In ordine a tale ultimo aspetto, le linee guida contengono da pag. 40 una serie di chiarimenti e indicazioni operative alle quali si rinvia.
Il decreto prevede, in sintesi, che:
• Per tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
• Per gli imballaggi destinati al consumatore (B2C) devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.
L’etichettatura può essere effettuata nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
Importante chiarimento a pagina 19 della guida sul ricorso al digitale, di cui riportiamo integralmente il testo:
Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. app, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc). In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.
FederlegnoArredo invita a prendere visione della Linea Guida, scaricabile sia in lingua italiana che inglese in fondo alla presente notizia.
Per informazioni scrivere a omar.degoli@federlegnoarredo.it e simona.russo@federlegnoarredo.it
In caso di richieste specifiche sull’etichettatura degli imballaggi in legno e sughero rivolgersi a Assoimballaggi: gennaro.buonauro@federlegnoarredo.it e ilaria.bislenghi@federlegnoarredo.it