Il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, recante misure relative alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ha apportato alcune modifiche al Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), fra le quali, l’introduzione di nuove disposizioni in materia di limitazione e sostituzione delle sostanze, o miscele di sostanze, pericolose (art. 271, co. 7-bis). Ai fini dell’adeguamento a tali nuove misure, lo stesso provvedimento ha previsto che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 (data entrata in vigore del d.lgs. n.102/2020) in cui le sostanze o le miscele pericolose indicate dalle medesime norme (sostanze classificate come cancerogene o reprotossiche o mutagene H340, H350, H360 e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH) erano utilizzate nei cicli produttivi interessati da tali emissioni, dovevano presentare una prima relazione sulla sostituibilità di tali sostanze entro un anno (28 agosto 2021).Il medesimo d.lgs. n. 102/2020, all’art. 3, co. 3, prevede, inoltre, che i gestori di tali stabilimenti o installazioni debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
Confindustria, nel corso dell’esame parlamentare del c.d. “DL Ambiente”, ha rappresentato in sede di Audizione le molteplici criticità che interessano tale adempimento, segnalando che si tratta di una ulteriore forma di autorizzazione alle emissioni che si sommerebbe a quelle già previste in materia, determinando una irragionevole duplicazione che sta, peraltro, generando incertezze applicative.
Numerose, infatti, sono state le segnalazioni che manifestavano la preoccupazione delle imprese rispetto a questo adempimento, sia nel merito per le ragioni sopra esposte, sia rispetto al modus operandi di tale domanda di autorizzazione. Alla luce di questo quadro, Confindustria aveva formulato una proposta di emendamento al DL “Ambiente”, volta ad abrogare l’art. 3, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ribadendo che tale previsione rappresenta un adempimento ridondante e poco armonizzato con il quadro normativo di cui all’art. 271, comma 7-bis, del Codice dell’ambiente, che difetta anche di un adeguato coordinamento con gli iter autorizzativi già previsti in materia dall’ordinamento. Tale proposta, tuttavia, non è stata accolta e, considerata l’imminenza della scadenza, si è formulato un interpello ambientale al MASE, al fine di ottenere un orientamento chiaro su come procedere e dare le necessarie indicazioni alle imprese interessate.
Ieri abbiamo ricevuto riscontro da parte del MASE ed è stato chiarito che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.
Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente.
Per ulteriori informazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it