Il TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, con sentenza del 17 giugno 2019 n. 275 , ha annullato il provvedimento del 12 luglio 2017, emesso dalla Regione Friuli-Vezia Giulia, con il quale veniva rinnovata per cinque anni l’autorizzazione ministeriale, rilasciata il 5 luglio 2011 (e integrata con D.M. 21 novembre 2011) ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 285 del 1990, che consentiva l’uso e la commercializzazione in ambito nazionale del manufatto in polipropilene copolimero eterofasico, in alternativa a quello di zinco, con estensione alla tumulazione nel caso di trasporto di cadaveri anche a distanza uguale o superiore a 100 chilometri (≥100 km). La conseguenza è che non è più consentito utilizzare e vendere tale prodotto.