Nel corso del mese di ottobre scorso la nostra Federazione aveva pubblicato una circolare recante chiarimenti in merito agli esiti dei controlli sull’applicazione dell’EUTR. All’interno della circolare si riferiva in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata all’Autorità competente soprattutto in merito alla tenuta di appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012.
In risposta alle richieste di chiarimento avanzate, l’Autorità Competente ha emanato una nota esplicativa (n.0026984 del 11 dicembre 2015) con la quale, ribadendo gli obblighi degli operatori, fornisce un approfondimento in merito ai seguenti punti:
- I controlli in Italia;
- La tenuta dei registri da parte degli operatori;
- Dimostrazione della valutazione del rischio e dell’eventuale mitigazione dello stesso;
- Obbligo di tracciabilità per i commercianti.
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati dall’applicazione del Regolamento EUTR a leggere con attenzione il documento citato: Clicca qui per scaricare la nota esplicativa dell’Autorità competente
Per le aziende che aderiscono al sistema di due diligence LegnOK messo a disposizione dall’Organizzazione di Monitoraggio Conlegno si ricorda che un’analisi del rischio completa di valutazione, così come quella effettuata tramite il portale LEGNOKWEB, assolve già a quanto chiarito nella nota del Ministero per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori da parte degli operatori, ad esclusione del nominativo dell’acquirente.
Il registro può quindi essere già realizzato dall’operatore, archiviando in maniera cartacea o informatizzata le analisi del rischio che devono essere svolte per ogni singolo approvvigionamento EUTR.
Gli elementi fondamentali della dovuta diligenza quali: descrizione del prodotto, paese di produzione, quantità, nominativo del fornitore, documenti o informazioni attestanti la conformità alla legislazione applicabile, eventuali misure di attenuazione del rischio, con rinvio alla valutazione dell’operatore, devono essere conservati per cinque anni; a tali elementi occorre ricordare però di aggiungere il nominativo dell’acquirente (consumatore finale escluso).
Conlegno sta predisponendo per i propri operatori un indice, da utilizzare come Registro, in alternativa all’elaborato singolo, che pur ricalcando l’art. 6 dell’EUTR, potrà rimandare ad appositi fascicoli (fisici o elettronici) specifici e a sé stanti in cui sarà organizzata la documentazione volta a dimostrare il percorso logico della dovuta diligenza dell’operatore, come specificato nella nota ministeriale.