Regione Lombardia ha pubblicato una proposta operativa per la gestione del rischio formaldeide in azienda.
Il documento individua specifiche classi di frequenza delle misurazioni delle concentrazioni di formaldeide in azienda (più frequenti a seconda del livello misurato), un limite di riferimento utile a identificare soglie da non superare e soglie oltre le quali occorre intervenire per ridurre l’esposizione, e una soglia sopra la quale prendere in considerazione l’istituzione del registro degli esposti.
Dopo la riclassificazione della formaldeide come cancerogeno di categoria 1B, scattata il 1 gennaio 2016, un documento di posizione da parte delle autorità pubbliche era fortemente atteso, per evitare comportamenti difformi delle aziende e uniformare anche le interpretazioni degli enti di controllo, per cui la pubblicazione di questo decreto può ora aiutare le aziende (quelle lombarde, ma a titolo di riferimento, anche le altre) a valutare se quanto messo in atto finora sia adeguato.
Il documento è indirizzato a gestire tutti i casi in cui vi sia impiego o liberazione di formaldeide. Pertanto interessa moltissime aziende della filiera legno-arredo.
Il capitolo 8, in particolare, fornisce le seguenti utili indicazioni:
Aziende coinvolte
“In tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario della lavorazione, si considerano gli operatori a potenziale rischio di esposizione ed è indispensabile procedere ad una sua misura utilizzando tecniche e modalità di campionamento ed analisi in conformità alle Norme UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.”
Valori soglia
Tali valori determinano lo sviluppo di 3 fasce di esposizione crescenti che incrociano le analoghe 3 fasce di frequenza delle misurazioni definite dalla norma UNI 689, i cui risultati – siano essi monitoraggi ambientali e/o personali – sono tracciati nel registro dei dati ambientali che risulta comunque parte integrante del DVR ed è certamente utile al fine di una puntuale descrizione della storia dei livelli di esposizione.
Periodicità delle misurazioni:
Iscrizione nel registro degli esposti
“Ove il lavoratore risulti esposto a concentrazioni superiori al valore d’azione (0,184 mg/m3 - 1/2 del Valore Limite - OEL) in occasione di almeno due consecutive valutazioni dell’esposizione coordinate dal RSPP per conto del Datore di Lavoro, il Medico Competente, prende in considerazione di proporre al Datore di Lavoro l’istituzione del Registro di esposizione e, se del caso, ne cura ovviamente la tenuta per suo conto (come previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 81/08).”
Si rimanda comunque alla lettura dell’intero documento per una una completa comprensione dell’approccio proposto e delle indicazioni fornite.