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    Pubblicato decreto con criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse residuali come sottoprodotti

    27 febbraio 2017

    Pubblicato decreto con criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse residuali come sottoprodotti

    27 febbraio 2017

    È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 15-2-2017 il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 dal titolo "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Il regolamento entra in vigore il 2 marzo.

    Il provvedimento ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" contenute nell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri [...]" (art. 1); 
    - si applica ai "residui di produzione" (art. 3), così come definiti all'art. 2; 
    - riporta le condizioni generali da dimostrare, "in ogni fase della gestione del residuo" (art. 4, comma 1); 
    - indica "alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate" all'art. 4 comma 1, "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto (artt. 5 - 6 - 7 - 8); 
    - dispone, all'articolo 10, che le "Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti"; 
    - riporta, in allegato 1, "per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali". L'allegato ha per oggetto "le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione"; 
    - introduce, all'allegato 2, i contenuti minimi della "scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 [rubricato "certezza dell'utilizzo"] e 7 [rubricato "requisiti di impiego e di qualità ambientale"]". 

    In merito ad alcune richieste di chiarimento su:

    • obbligatorietà o meno dell'utilizzo delle modalità descritte nel decreto; 
    • iscrizione "in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti".

    Si rileva che l'art. 4, comma 2 del decreto dispone che "Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto [...]".

    Il sistema Confindustriale ritiene, quindi, che i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possano continuare a utilizzare le modalità che ritengono più consone, senza per forza dover seguire le modalità/criteri contenuti nel decreto.

    Per quanto riguarda l’iscrizione alle Camere di Commercio, invece, si segnala che il sistema camerale non ha avuto modo di istituire l'elenco previsto entro il 2 marzo (data di entrata in vigore del decreto).


    Vista la notevole importanza che questa tematica ha per lo sviluppo delle diverse filiere di utilizzo dei sottoprodotti, e in particolare per le aziende del settore legno, per le implicazioni che potrebbe comportare nella gestione dei residui legnosi, e considerati anche gli articoli di stampa e le sentenze che in queste ultime settimane si sono occupati di questo tema con specifico riguardo agli scarti di legno, FederlegnoArredo sta compiendo degli approfondimenti con l’aiuto di uno studio legale per poter dare alle imprese indicazioni certe sull’impatto di questo provvedimento e eventuali adempimenti da assolvere.
    Per consultare vai al link

    Per qualsiasi dubbio o informazione su questo tema, in attesa dei suddetti aggiornamenti, siete invitati a contattare l’ufficio ambiente di FederlegnoArredo.

     
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