A seguito dell’emanazione del d.lgs 102/2014 le grandi aziende o le aziende a forte consumo di energia sono tenute a effettuare e aggiornare periodicamente una diagnosi energetica aziendale.
La grande azienda è un’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
L’azienda energivora, dal 1° gennaio 2018, invece è considerata tale nel momento in cui i suoi consumi annuali di energia elettrica sono superiori o uguali a 1 GWh (1.000.000 kWh) e il rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e fatturato è uguale o superiore al 3%.
A tal proposito FederlegnoArredo ha proposto in data 13 Maggio 2019 un momento di approfondimento riguardo il tema riguardante la diagnosi energetica aziendale prevista dal D.lgs 102/2014, con indicazioni sui soggetti obbligati ai sensi normativi e gli adempimenti previsti per l’anno 2019, in collaborazione con StudioAlfa, realtà che opera dal 1980 nel settore dei servizi ambientali, offrendo servizi dalla consulenza all’analisi scientifica in laboratorio a diversi interlocutori, da grandi e piccole imprese fino ad enti e amministrazioni pubbliche. (http://www.studioalfa.it/).
Per ottemperare all’obbligo è necessario raccogliere un quadro completo dei consumi energetici dell’impresa attraverso una serie di operazioni:
A decorrere dalla prima diagnosi energetica, le diagnosi successive devono essere eseguite ogni 4 anni come prescritto dalla norma. Le imprese che hanno eseguito la prima diagnosi nel 2015 a seguito della pubblicazione del D.lgs 102/2014 sono quindi tenute a svolgere una seconda diagnosi entro la fine del 2019. Ma mentre le diagnosi redatte nel 2015 sono state effettuate attraverso stime, calcoli e misure indirette, per il prossimo ciclo di diagnosi è necessario aver misurato nel 2018 gran parte dei vettori energetici oggetto di analisi, attraverso l’installazione di un sistema di monitoraggio.
Le imprese a forte consumo di energia (energivore) soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’Articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2017.
Sono tenute ad eseguire la diagnosi indipendentemente dallo loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati nella diagnosi stessa o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Risulta obbligata all'esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 Dicembre dell’anno n-esimo, l’impresa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell'elenco pubblicato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dell’anno n-1.
L’iscrizione alla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è gratuita e volontaria.
Il processo per la presentazione on-line delle dichiarazioni (iscrizione) si articola in tre macro-fasi (http://energivori.csea.it/):
Adempimenti per gli iscritti
Ogni anno gli iscritti devono presentare una dichiarazione aggiornata all'anno n-1 contenente:
Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Articolo 16, comma 1 del D.lgs. 102/2014:
Le iscrizioni per l’anno corrente 2019 sono terminate, ma le aziende possono iniziare a fare le valutazioni energetiche del propri consumi al fine di iscriversi alla CSEA per l’anno 2020.
In allegato il documento di presentazione del Webinar organizzato in collaborazione con Studio Alfa.
Per riascoltare la presentazione iscriversi ed accedere al seguente link
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Omar.degoli@federlegnoarredo.it
Ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it