E’ stato pubblicato il 16 dicembre 2017 il decreto legislativo 183 del 15 novembre 2017 che modifica la legislazione nazionale in tema limiti e autorizzazioni per le emissioni in atmosfera da parte degli impianti industriali e civili.
In particolare, nel recepire la direttiva sui medi impianti di combustione, il decreto introduce per tutti gli impianti di combustione di potenza termina nominale superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, i cosiddetti “medi impianti di combustione” uno specifico percorso autorizzativo e nuovi limiti alle emissioni da rispettare secondo scadenze che vanno dal 2025 al 2030.
Il decreto contiene moltissime modifiche alla normativa vigente. In particolare, si segnalano le disposizioni contenute nel nuovo art.272, c.4 del d.lgs 152/06 (cd “Testo Unico Ambientale”).
Tale articolo riguarda la conduzione di attività ex “ridotto inquinamento” che si avvalgono di un’autorizzazione in via generale, qualora si sia in presenza di sostanze classificate cancerogene (più nello specifico caratterizzate dalle indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360fD)
La disposizione è di particolare interesse per tutte le aziende della filiera legno-arredo che operano con una autorizzazione in via generale alle emissioni, e utilizzano nel proprio ciclo produttivo queste sostanze. In particolare, trattandosi di una riclassificazione relativamente recente, si potrebbe porre il caso di una azienda in autorizzazione generale che utilizzi preparati con indicazione di pericolo H350 a causa del loro contenuto di formaldeide.
Il nuovo art. 272, c.4 prende in considerazione anche questa ipotesi della riclassificazione di una sostanza, prevedendo che nel caso in cui una sostanza venga ad assumere una delle frasi di pericolo indicate a seguito di un processo di riclassificazione (come è avvenuto a gennaio 2016 per la formaldeide) il gestore di una attività operante in autorizzazione in via generale debba presentare all’autorità competente entro tre anni (quindi nel caso della formaldeide, entro il 1 gennaio 2019) una domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 269.
Si segnala che a differenza della vecchia formulazione, questo obbligo non riguarda tutte le attività in cui queste sostanze sono riscontrabili nelle emissioni, ma solo le attività nelle quali sostanze o miscele con le frasi di pericolo indicate siano utilizzate nella produzione.
Si tratta di una importante rimodulazione normativa, fortemente voluta da FederlegnoArredo, per evitare un automatismo che avrebbe inciso potenzialmente e in modo indiscriminato sullo stato autorizzatorio di moltissime aziende della nostra filiera.
Si segnala che oltre a questa modifica, il provvedimento contiene numerose disposizioni, anche critiche, che saranno evidenziate con una successiva analisi.Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Ambiente