La Commissione ha pubblicato le nuove linee guida sul Regolamento (UE) n. 995/2010. Questa versione integra e sostituisce la precedente del settembre 2013.
A tal proposito si precisa che il documento in questione non è giuridicamente vincolante ed ha finalità di orientamento.
Esso non sostituisce, integra o modifica alcuna disposizione del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento (UE) n. 363/2012 della Commissione o del regolamento (UE) n. 607/2012 della Commissione, che restano la base giuridica di riferimento. Il testo costituisce tuttavia un utile riferimento per tutti coloro che devono conformarsi alle disposizioni del regolamento in oggetto, poiché chiarisce aspetti complessi del regolamento. Esso può inoltre guidare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'attuazione nel processo di attuazione ed esecuzione del pacchetto legislativo del regolamento UE sul legno.
Le questioni affrontate nel presente documento sono state decise nel corso del processo di consultazione per i due atti non legislativi della Commissione e dopo numerose riunioni bilaterali con le parti interessate.
Gran parte dei contenuti risultano invariati rispetto alla precedente versione.
Si segnalano, in particolare, le seguenti NOVITÀ:
- CAPITOLO 4: CHIARIMENTO SUL REQUISITO RELATIVO AI DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA CONFORMITA’ DEL LEGNO CON LA LEGISLAZ APPLICABILE:
“Per poter esercitare la dovuta diligenza in conformità del regolamento UE sul legno, gli operatori devono essere in grado di valutare il contenuto e l'affidabilità dei documenti raccolti e di dimostrare che comprendono il nesso tra le diverse informazioni in essi contenute.”
“I soggetti della catena di approvvigionamento dovrebbero adottare misure ragionevoli per accertarsi che tali documenti siano autentici, in funzione della loro valutazione della situazione generale del paese o della regione di raccolta.”
- CAPITOLO 11: TRATTAMENTO DEGLI AGENTI
Questo capitolo fornisce chiarimenti sul ruolo dell’agente precisando che “le parti contrattuali sono il fornitore e l'acquirente, mentre l'agente è un intermediario.”
Si aggiunge inoltre che “I requisiti in materia di dovuta diligenza per gli operatori restano immutati, a prescindere dal fatto che essi ricorrano o meno a un agente. Se un agente che fornisce legname ad un operatore non può o non vuole fornirgli informazioni sufficienti all'esercizio soddisfacente della dovuta diligenza, l'operatore dovrebbe modificare i propri canali di approvvigionamento per ottemperare ai propri obblighi.”
Si rimanda al Capitolo in questione per una trattazione più completa.
- CAPITOLO 12: TRATTAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Di particolare interesse in questo Capitolo è il chiarimento in merito all'uso di "CERTIFICATI DI DOVUTA DILIGENZA" nei paesi terzi (Punto 3.) in cui si riporta:
“Il fatto di ricevere un certificato del genere non dispensa l'operatore dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento UE sul legno. Un organismo di controllo o la sua società affiliata stabilita al di fuori dell'UE che rilasci un certificato di questo tipo dovrebbe specificare che ciò non dispensa l'operatore dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.
È possibile tuttavia utilizzare un certificato nell'ambito di un sistema di dovuta diligenza, analogamente ad altri documenti che attestano la conformità (ad esempio, certificati relativi al sistema di verifica della legalità). In tal caso, l'operatore dovrebbe stabilire con precisione che cosa attesti il certificato e la frequenza dei controlli nel quadro dell'esercizio della dovuta diligenza. Dovrebbe avere altresì, per ulteriori domande o qualora dovesse verificare la validità dei certificati, un referente presso la società che effettua i controlli.”
Anche in questo si rimanda al documento completo.
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