Nei prossimi giorni verrà pubblicata da CONAI la Guida 2018 al contributo ambientale Conai riferito alla produzione acquisto e utilizzo di imballaggi. La guida conterrà anche le novità relative alla differenziazione del contributo per la plastica a seconda del livello di riciclabilità.
In attesa della pubbblicazione della guida, riteniamo opportuno segnalare alle aziende esportatrici che da quest’anno sarà disponibile una nuova opzione per il rimborso del contributo CONAI pagato per imballaggi o merci imballate che poi vengono esportate.
Per le aziende esportatrici, infatti, in aggiunta alle tradizionali procedure per il rimborso del contributo Ambientale Pagato per gli imballaggi dei propri prodotti, poi destinati all’esportazione, c’è una terza possibilità introdotta recentemente da CONAI, che permette di richiedere in modo semplificato il rimborso del contributo relativo alle merci esportate.
Le procedure tradizionali per il rimborso o la compensazione per l’export
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono infatti dalle competenze CONAI e sono quindi esenti dal Contributo Ambientale.
CONAI prevede due “storiche” procedure di esenzione:
Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.
In tutti questi casi però, il rimborso è relativo al singolo materiale, (legno, carta, plastica o altro) ed è quindi riservato alle aziende che sono in grado di effettuare questa contabilizzazione suddivisa per materiale.
Un’altra procedura utilizzabile per evitare il pagamento del contributo per le merci importante, in caso di aziende con forte vocazione all’export, è la compilazione del modulo 6.22 con il quale è possibile dichiarare l’azienda “Esportatrice netta” di imballaggi, nel caso in cui si possa dimostrare che le quantità di imballaggi importati insieme alle merci, divisi per singolo materiale, sono inferiori alle quantità di imballaggi esportate. In questo caso, l’azienda può evitare di versare il contributo per l’importazione.
La nuova procedura semplificata per la compensazione import/export
A partire dalle importazioni relative al 2017, per le aziende che esportano merci imballate e che effettuano la dichiarazione import CONAI per gli imballaggi delle merci importate attraverso le procedure semplificate (quella per cui si calcola la percentuale dello 0,05% sul valore della merce importata, o quella per cui si paga un valore forfettario di 60 Euro per tonnellata di imballaggi senza distinzione tra materiali) e versano il relativo contributo, è possibile usufruire di una nuova procedura di rimborso che va a ridurre il costo del contributo sulle merci importate sulla base della percentuale delle vendite all’estero dell’azienda.
Questa procedura può permettere di recuperare i contributi per la merce esportata, anche alle aziende che non tengono una contabilità del peso degli imballaggi divisi per materiale, ma conoscono solo il valore delle merci importate ed esportate.
Il credito spettante si calcola secondo la formula Credito= (A/B)*C dove:
A Vendite Estero (anno precedente)
B Vendite Totali (anno precedente)
C Contributo ambientale dichiarato a Conai con le procedure semplificate per import (anno precedente)
La procedura è riservata alle aziende che non sono in fascia di esenzione, e il cui contributo annuo per le importazioni non supera i 2000 Euro.
La dichiarazione dovrà essere effettuata con un modulo che sarà reso disponibile insieme alla Guida CONAI 2018, e dovrà essere inviata entro fine febbraio.
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio ambiente