La nuova classificazione della formaldeide, operativa dal 1 gennaio 2016, comporta rilevanti implicazioni tecnico gestionali anche riguardo alle emissioni in atmosfera (nuovi limiti, modifica delle autorizzazioni in essere, richiesta di nuove autorizzazioni) sulle quali la Regione Lombardia ha ritenuto di dovere fornire indicazioni alle Autorità Competenti e agli operatori per la gestione dei procedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera.
Riepiloghiamo qui i principali casi. Si rileva che una particolare importanza e urgenza è riservata alle aziende sottoposte all’art. 275 del testo unico ambientale (d.lgs 152/06) per la gestione dei solventi. In questi casi, infatti, gli adempimenti scattano il 1 gennaio 2017.
Attività soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06: "utilizzo di solventi"
Per le attività disciplinate dall'art. 275, occorrerà fare riferimento a quanto riportato nell'allegato III, Parte I, paragrafo 2 e pertanto per le attività di cui alla tabella 1, Parte III dell'allegato III alla Parte V che utilizzano Formaldeide o miscele classificate a base di Formaldeide, il valore limite per tale parametro sarà di 2 mg/Nmc per i flussi che emettono COV in quantità ≥ 10 g/h.
Il limite dei 2 mg/Nmc scatterà dall'1 gennaio 2017 e l'adeguamento si riterrà automatico. Gli operatori ne daranno informazione all'Autorità Competente nell'ambito della trasmissione delle analisi periodiche.
Il nuovo limite nonché l'automatico adeguamento all'1 gennaio 2017 saranno applicabili anche alle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contestualmente soggette all'art. 275.
Nei casi in cui la sostanza o la miscela, pur caratterizzata di per sé da elevata volatilità, è utilizzata come reagente (subisce cioè una trasformazione chimica) o presenta caratteristiche tali non poter essere riconducibile alla definizione di “solvente” (come, a titolo meramente esemplificativo, nella produzione di resine o nell’impregnazione della carta con resine a base acqua contenenti formaldeide), l’Autorità competente dovrà valutare l’effettiva riconducibilità dell’attività/fase a quelle di cui all’elenco riportato nella Parte II dell’allegato III alla Parte V del d.lgs 152/06, quindi l’opportunità di applicare diverse prescrizioni di tipo tecnico gestionale sulla base – ad esempio – di BAT conclusion disponibili per l’attività/fase in questione.
In questo caso il gestore dovrà farne richiesta all’Autorità Competente entro il 1 gennaio 2017.
Attività “ordinarie” di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 (autorizzazioni ordinarie)
Per queste attività varranno i seguenti criteri:
Attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 (autorizzazioni in via generale ex “Ridotto inquinamento”)
Non potendosi applicare regimi semplificati nel caso in cui vi siano emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità elevata, ovvero si utilizzino preparati o sostanze classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, le attività che emettono o utilizzano la Formaldeide, non potranno più avvalersi delle Autorizzazioni in Via Generale (AVG) e pertanto i gestori dovranno presentare domanda di autorizzazione in regime "ordinario" di cui all'art. 269 (oggi assorbita dal procedimento AUA) entro il 31 dicembre 2017.
Attività scarsamente rilevanti di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06
Anche per queste attività, venendo meno il regime di deroga (oggi sono soggette a semplice comunicazione a Comune e Arpa di competenza) per l'emissione o l'utilizzo di sostanze cancerogene tossiche o mutagene, occorrerà presentare istanza di autorizzazione in regime ordinario entro il 31 dicembre 2017.
Tra le attività maggiormente interessate dalla modifica della classificazione della Formaldeide si trovano i laboratori di analisi e ricerca di cui alla lettera jj) dell'allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06. Per queste specifiche attività, la Regione Lombardia, ha ritenuto non rilevante l'emissione di Formaldeide se la concentrazione rilevata è < a 0,1 mg/mc o se il quantitativo di Formaldeide utilizzato in 1 anno è < a 10 Kg.
Nota
Il provvedimento, approvato, sarà pubblicato entro il 31 dicembre 2016. Si è ritenuto di darne notizia anche in assenza di pubblicazione a causa della scadenza molto ravvicinata per alcune tipologie di impianto.